STATUTO – 02 gennaio 2007

  1. E’ costituita l’Associazione culturale denominata : Associazione Nazionale La Compagnia dei Sapori
  2. L’Associazione ha sede in Chiavari.
  3. L’Associazione ha durata illimitata.
  4. L’Associazione non ha scopo di lucro.
    L’Associazione ha per scopo:
    • La promozione della cultura enogastronomia regionale italiana e la valorizzazione del comparto agro-alimentare, commerciale e della ristorazione legato alle produzioni eno-gastronomiche artigianali di qualità specifiche di ogni territorio.
    • Favorire la promozione, lo sviluppo e la crescita, le sinergie e l’integrazione tra i produttori di artigianato eno-gastronomico, gli operatori commerciali e gli operatori della ristorazione che propongono e valorizzano tali prodotti, nonché operatori della comunicazione, enti, consorzi, associazioni, istituzioni e persone fisiche.
    • Organizzare la divulgazione, sotto qualsiasi forma, dell’attività dell’Associazione
    • Organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale.
    • Sostenere e divulgare le pubblicazioni relative al tempo libero e alla valorizzazione delle produzioni eno-gastronomiche realizzate dall’Associazione o per conto dell’Associazione o da terzi
    • Sostenere e promuovere associazioni, consorzi, circoli che possano completare gli scopi perseguiti dall’Associazione.
    • Editare pubblicazioni e materiale informativo principalmente per i soci, relativi allo scopo sociale
    • Collaborazione con Enti ed Associazioni presenti sul territorio, in forma da concordarsi di volta in volta, per iniziative rivolte alla valorizzazione del prodotto tipico e dell’enogastronomia del territorio.
  5. Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi di cui all’Art.4 e che ne fanno domanda al consiglio direttivo, il quale decide liberamente senza obbligo di motivazione.
  6. I soci di suddividono in soci fondatori, esenti da obbligo di versamento della quota associativa, soci ordinari e soci sostenitori
  7. I soci contribuiscono alle spese dell’Associazione tramite una quota di partecipazione annua; la quota associativa e le modalità di associazione vengono, comunque, stabilite ogni anno dal Consiglio Direttivo.
  8. I soci in regola con la quota associativa avranno il diritto di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione. Il socio che intendesse recedere dall’Associazione dovrà comunicare per iscritto il suo proposito al presidente del consiglio direttivo. Il recesso ha effetto immediato. La qualità di socio si interrompe con effetto immediato in caso di indegnità o morosità constatata con deliberazione del consiglio direttivo.
  9. Il fondo comune dell’Associazione è costituito da:
    • Le quote associative dei soci;
    • I contributi tanto dei soci quanto di terzi, contributi che, per disposizione dell’oblatore accettata dal consiglio direttivo, possono avere anche una destinazione specifica;
    • Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzate al sostegno di specifiche attività o progetti;
    • Contributi di organismi internazionali;
    • Rimborsi derivanti da convenzioni;
    • Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
    • I proventi delle iniziative deliberate dal consiglio direttivo;
    • Le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie a favore dell’Associazione.
    Spetta al consiglio direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull’utilizzazione del fondo comune.
  10. Organi dell’Associazione sono:
    • Il Consiglio Direttivo
    • Il Presidente
    Tutte le cariche associative sono gratuite.
  11. L’assemblea è composta dai soci fondatori e dai soci iscritti in regola con la quota associativa e viene convocata dal consiglio direttivo in via ordinaria una volta l’anno, entro il mese di agosto, per l’approvazione sull’attività svolta e del bilancio consuntivo, nonché per l’approvazione del programma e del bilancio preventivo. Assemblee straordinarie potranno essere convocate su decisione di almeno due membri del consiglio direttivo o su richiesta di almeno 2/5 dei soci. L’avviso di convocazione dovrà essere inviato ai soci con lettera almeno otto giorni prima dell’assemblea e dovrà indicare luogo e ora di convocazione e l’ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese con le modalità di cui all’Art. 21 del Codice Civile.
  12. Il consiglio direttivo è composto da cinque membri di cui tre eletti tra i soci fondatori e due eletti dall’assemblea tra i soci. Il consiglio elegge tra i propri membri il presidente, il vice-presidente, il tesoriere ed il segretario. Il consiglio direttivo resta in carica tre anni. I suoi membri decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni per tre volte consecutive.
  13. Al consiglio direttivo spetta l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Il consiglio direttivo redige la previsione delle entrate e delle uscite entro la fine del mese di ottobre, redige in tempo utile per la presentazione all’assemblea dei Soci il bilancio consuntivo. Il consiglio direttivo approva l’inserimento di nuovi soci.
  14. Compete al Presidente:
    • La rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi in giudizio;
    • La convocazione del consiglio direttivo di propria iniziativa o su proposta di almeno due componenti del consiglio direttivo;
    • I rapporti con Enti ed Istituzioni.
  15. Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
  16. Compete al tesoriere:
    • La riscossione delle entrate a qualsiasi titolo;
    • L’effettuazione dei pagamenti per le spese previste dalle deliberazioni del consiglio direttivo;
    • La tenuta del registro delle entrate e delle uscite
    • La predisposizione del bilancio consuntivo e quella del bilancio preventivo, sulla base delle indicazioni del consiglio direttivo;
    • La tenuta corrente dei registri fiscali.
  17. Compete al segretario:
    • Redigere i verbali delle sedute del consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci;
    • Provvedere alle convocazioni del consiglio direttivo e dell’assemblea;
    • Curare la conservazione dei libri verbali;
    • Svolgere eventualmente funzioni di tesoriere.
  18. Il presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione, e in particolare aprire conti correnti bancari ed operare sugli stessi, compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie, eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze ed esonerando gli uffici ed i funzionari pagatori da responsabilità. Il presidente potrà delegare ad altri membri del consiglio direttivo i propri poteri
  19. In caso di scioglimento dell’Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il fondo comune residuo, soddisfatte eventuali passività dell’Associazione, sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato, che persegua finalità analoghe a quelle dell’Associazione.
  20. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alla Legge 266/91 e sue modifiche ed integrazioni.